il mio fornitore non vuole condividere gli appezzamenti, cosa devo fare
Senza dati di geolocalizzazione nessuna dichiarazione di dovuta diligenza
Senza i dati geografici delle parcelle da cui proviene la materia prima, non è possibile redigere una dichiarazione di dovuta diligenza valida — e senza tale dichiarazione il prodotto non può essere immesso sul mercato dell'UE né commercializzato. I dati di geolocalizzazione di ogni parcella in cui la materia prima è stata prodotta costituiscono una parte obbligatoria delle informazioni che un operatore del mercato deve raccogliere. Un fornitore che si rifiuta di condividere tali dati blocca di fatto l'intero processo: non esiste allora alcuna base per effettuare la valutazione del rischio, tantomeno per concluderla.
In pratica, questo significa che è necessario cercare un percorso alternativo: il dialogo con il fornitore su perché questi dati sono necessari e cosa accadrà o non accadrà con essi, un altro anello della catena che può fornire le informazioni, oppure infine un fornitore diverso. Come strutturare al meglio tale richiesta — cosa viene chiesto esattamente e in quale forma — è descritto in la guida sulla richiesta di dati di geolocalizzazione a un fornitore. Per le aziende che producono anche esse materia prima e devono quindi fornire loro stesse le parcelle, si applica comunque il medesimo obbligo specularmente; questo aspetto è descritto in i requisiti per i dati di geolocalizzazione delle proprie parcelle.
Dove questo deriva: articolo 9 e la definizione di dovuta diligenza
Questo obbligo deriva dal Regolamento (UE) 2023/1115, in cui l'articolo 9 elenca le informazioni che un operatore del mercato deve raccogliere prima che un prodotto sia immesso sul mercato, includendovi la geolocalizzazione di tutte le parcelle di produzione come elemento fisso. Il regolamento collega direttamente tale raccolta di informazioni all'obbligo di dovuta diligenza: senza informazioni complete non è possibile presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo dell'UE per il regolamento sulla deforestazione. Per il testo preciso e le eccezioni menzionate dal regolamento, si può consultare il regolamento completo su EUR-Lex.
Su cosa si basa
- Regolamento (UE) 2023/1115 (regolamento sulla riduzione al minimo della deforestazione)
- Sistema informativo dell'UE per il regolamento sui prodotti privi di deforestazione (registro)
Il regolamento è disponibile su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Cosa deve fare concretamente
Lo sviluppo di ogni obbligo, con i termini associati e i modelli per documentarlo, è incluso nell'abbonamento.
Visualizza l'abbonamento Prima la scansione rapida gratuitaQuesto non è un parere legale. Questa pagina fornisce informazioni generali sulla normativa su cui verte questa piattaforma. Non conosciamo la vostra situazione. In caso di dubbi circa il vostro caso specifico, consultate un avvocato o l'autorità di vigilanza competente.
Scritto con l'AI sulla base delle fonti di cui sopra, verificato da una persona il 2026-09-05. C'è qualcosa che non va? Fatecelo sapere — le correzioni hanno priorità.