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cosa posso fare per ridurre il rischio del mio fornitore

Informazioni aggiuntive e misure di controllo in caso di rischio elevato

Se una valutazione del rischio suscita dubbi, questi possono essere dissipati richiedendo al fornitore informazioni, documenti e verifiche aggiuntive prima che un prodotto sia immesso sul mercato. In concreto, si tratta di dati supplementari sull'origine e sulle condizioni di produzione, verifica indipendente del rispetto della legislazione applicabile nel paese di produzione, e campionamenti o controlli indipendenti in loco. Anche dati geodetici supplementari sui terreni da cui proviene il prodotto rientrano in questo elenco: quanto più precisa è l'informazione sui terreni, tanto meglio può essere stimato e documentato un rischio.

Quale misura sia appropriata dipende da ciò che causa esattamente il dubbio: l'incertezza sulla posizione esatta della produzione richiede un'integrazione diversa dall'incertezza sulla legalità di un'autorizzazione. La classificazione del rischio del paese di origine gioca un ruolo importante, poiché una classificazione più elevata del paese di solito comporta la necessità di controlli più rigorosi o supplementari per poter ridurre il rischio. Questo passaggio segue dalla valutazione del rischio stessa; il modo in cui viene elaborata tale valutazione è descritto in la valutazione del rischio richiesta dalla verordizione deforestazione a un operatore. L'esito della mitigazione del rischio viene poi registrato nei dati che alla fine confluiscono nella dichiarazione, si veda anche quali dati devono essere inseriti in una dichiarazione di dovuta diligenza.

Dove figura nella verordazione: articoli 10 e 9

L'obbligo di adottare misure che riducono un rischio constatato a un livello trascurabile deriva dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2023/1115, che elenca anche gli esempi citati — informazioni aggiuntive, verifiche indipendenti e campionamenti — come possibili misure. Le informazioni che fungono da base per tale valutazione, come i dati geodetici e la documentazione sull'origine, derivano dagli obblighi informativi dell'articolo 9 dello stesso regolamento. La classificazione del rischio dei paesi, che influisce sulla determinazione delle misure appropriate in caso di dubbi, è specificata nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093.

Su cosa si basa

Il regolamento è disponibile su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.

Cosa deve fare concretamente

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