Cosa devo fare se rivendo solo prodotti già sul mercato dell'UE?
I rivenditori sono generalmente 'operatori commerciali', non 'operatori economici'
Chi rivende esclusivamente prodotti che un'altra impresa ha già immesso sul mercato dell'UE rientra generalmente nella categoria di 'operatore commerciale' e non in quella di 'operatore economico'. Questa distinzione è determinante, poiché un operatore economico è colui che immette il prodotto per la prima volta sul mercato dell'UE o lo esporta dall'UE, e tale soggetto sopporta l'onere maggiore: la dovuta diligenza completa, inclusi i dati geografici dei terreni e la valutazione del rischio. Un operatore commerciale che si trova più avanti nella catena costruisce in linea di principio su quanto già stabilito in precedenza.
All'interno della categoria di operatore commerciale, le dimensioni dell'impresa fanno differenza. Un operatore commerciale che non è una piccola o media impresa è equiparato agli obblighi di un operatore economico e deve quindi comunque svolgere la dovuta diligenza da solo. Un operatore commerciale che è invece una piccola o media impresa ha un obbligo più leggero: conservare i dati relativi ai fornitori e alle parti a cui sono stati forniti i prodotti, e ove applicabile il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza emessa precedentemente nella catena. Se vi è motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle norme, ciò comporta un obbligo di azione: non immettere ulteriormente il prodotto sul mercato, informare l'autorità competente e adottare misure correttive. Quale di questi due percorsi si applica esattamente e da quale data dipende dalla combinazione di ruolo, status di piccola o media impresa e prodotto — questo è precisamente lo scopo della verifica dei ruoli.
Quanto disciplinato dagli articoli 2 e 5 del Regolamento (UE) 2023/1115
Le definizioni di 'operatore economico' e 'operatore commerciale' sono contenute nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1115, e gli obblighi specifici per gli operatori commerciali — inclusa la distinzione tra piccole/medie imprese e altre imprese — sono dettagliati nell'articolo 5. Il Regolamento (UE) 2025/2650 ha successivamente adattato la tempistica e alcuni dettagli di attuazione, con diversi momenti di inizio per categoria di operatore economico o operatore commerciale; le date esatte sono contenute nello stesso regolamento di modifica.
Su cosa si basa
- Regolamento (UE) 2023/1115 (regolamento sulla riduzione al minimo della deforestazione)
- Regolamento (UE) 2025/2650 (rinvio e semplificazione)
Il regolamento è disponibile su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Cosa deve fare concretamente
Lo sviluppo di ogni obbligo, con i termini associati e i modelli per documentarlo, è incluso nell'abbonamento.
Visualizza l'abbonamento Prima la scansione rapida gratuitaQuesto non è un parere legale. Questa pagina fornisce informazioni generali sulla normativa su cui verte questa piattaforma. Non conosciamo la vostra situazione. In caso di dubbi circa il vostro caso specifico, consultate un avvocato o l'autorità di vigilanza competente.
Scritto con IA sulla base delle fonti sopra indicate, controllato da una persona il 2026-08-20. C'è qualcosa che non va? Fatecelo sapere — le correzioni hanno priorità.