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sono sia importatore che commerciante, cosa significa per me

Entrambi gli obblighi si applicano, e non l'uno accanto all'altro ma l'uno sopra l'altro

Chi importa direttamente prodotti da paesi terzi e contemporaneamente commercializza gli stessi o altri prodotti all'interno dell'UE, è operatore del mercato per la parte di importazione e commerciante per la rivendita — e questo significa che per la parte di attività relativa all'importazione si applicano gli obblighi completi: due diligence con una valutazione del rischio per ciascun flusso di prodotti e una dichiarazione di due diligence da presentare al sistema informativo dell'UE. Quale ruolo corrisponda esattamente a quale parte dell'attività e quale obbligo ne derivi è precisamente il motivo per cui il controllo dei ruoli per operatore del mercato o commerciante è un buon punto di partenza: i due ruoli vengono infatti esaminati per flusso di prodotto, non per l'azienda nel suo complesso.

La distinzione rilevante non è "sono un importatore o un commerciante" bensì "immetto per primo questo prodotto sul mercato dell'UE". Per la parte del commercio in cui si rivendono prodotti già precedentemente importati — quindi senza che l'azienda stessa abbia gestito l'importazione da un paese terzo — si applicano obblighi più leggeri, paragonabili a quelli che valgono per le aziende attive esclusivamente a valle. Quanto a ciò che viene richiesto e non richiesto è descritto nella pagina su ciò che vale per chi rivende soltanto prodotti già presenti sul mercato dell'UE. Per la parte di importazione della medesima impresa rimane tuttavia pienamente applicabile la due diligence completa, inclusi i dati geolocalizzati delle parcelle di provenienza e il relativo obbligo di conservazione.

Su cosa si basa: le definizioni nell'articolo 2

Il regolamento definisce l'operatore del mercato e il commerciante nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1115 come due ruoli da distinguere, legati alla questione di chi immette il prodotto per la prima volta sul mercato dell'UE e chi lo commercializza successivamente; un'impresa può agire come operatore del mercato per una parte di prodotto e come commerciante per un'altra, con gli obblighi ad esse collegati derivanti dallo stesso regolamento. Il Regolamento (UE) 2025/2650 ha alleggerito i termini di presentazione e alcuni obblighi, ma non ha modificato il principio secondo cui il ruolo è determinato per ciascuna attività della catena.

Su cosa si basa

Il regolamento è disponibile su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.

Cosa deve fare concretamente

Lo sviluppo di ogni obbligo, con i termini associati e i modelli per documentarlo, è incluso nell'abbonamento.

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