Quali dati devo inserire in una dichiarazione di due diligence?
Una dichiarazione contiene dati aziendali, informazioni sui prodotti e appezzamenti
Una dichiarazione di dovuta diligenza consiste in una serie fissa di dati: chi presenta la dichiarazione, di quale prodotto si tratta, da dove proviene e su quale base è stata effettuata la valutazione del rischio. Concretamente si tratta dei dati di identificazione dell'azienda, una descrizione del prodotto incluso il codice NC e la denominazione commerciale, il paese o la regione di produzione, e la geolocalizzazione degli appezzamenti da cui proviene la materia prima. Per partite più grandi o più appezzamenti, tale geolocalizzazione deve essere specificata separatamente per ogni appezzamento, non come un'unica designazione collettiva.
Inoltre, la dichiarazione contiene una dichiarazione secondo cui il dovere di diligenza è stato rispettato e che sulla base di ciò è stato riscontrato un rischio trascurabile. Chi si trova più avanti nella catena e trasmette il prodotto invariato di solito non deve raccogliere nuovamente tutti i dati sottostanti, ma può limitarsi a una dichiarazione semplificata che rimanda ai numeri di riferimento delle dichiarazioni già presentate in precedenza nella catena. Questi dati vengono inseriti nel sistema informativo dell'UE per il regolamento sulla deforestazione, il registro dove vengono conservate le dichiarazioni e dove le autorità competenti hanno accesso. Quale conclusione sul rischio viene inserita in esso rimane una valutazione dell'operatore del mercato o del commerciante stesso; un prestatore di servizi può al massimo aiutare a strutturare quei dati e compilare correttamente il modulo.
L'Allegato II del Regolamento 2023/1115 lo stabilisce
Il contenuto della dichiarazione di dovuta diligenza è stabilito nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2023/1115, che elenca i dati obbligatori: identificazione dell'operatore del mercato, descrizione del prodotto con codice NC, quantità, paese di produzione e geolocalizzazione degli appezzamenti. L'articolo 4 e l'articolo 5 dello stesso regolamento descrivono quando è necessaria una dichiarazione completa e quando è possibile utilizzare una dichiarazione semplificata. Il sistema informativo dell'UE per il regolamento sulla deforestazione è il luogo in cui queste dichiarazioni vengono presentate e registrate.
Su cosa si basa
- Regolamento (UE) 2023/1115 (regolamento sulla riduzione al minimo della deforestazione)
- Sistema informativo dell'UE per il regolamento sui prodotti privi di deforestazione (registro)
Il regolamento è disponibile su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Cosa deve fare concretamente
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